Condominio 

SANZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: LA CASSAZIONE SI RICHIAMA AL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E “SALVA” L’AMMINISTRATORE

Con l’ordinanza n. 29427 depositata lo scorso 24 ottobre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione si è ancora una volta pronunciata in materia di sanzioni applicate ai condomini e all’amministratore che non hanno rispettato gli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata.

La pronunzia in questione scaturiva dal ricorso presentato da un condominio romano, avente ad oggetto la sentenza n. 4711/2020 con cui il tribunale capitolino confermava la sanzione amministrativa applicata ad alcuni condomini e all’amministratore, per violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale, precisamente gli articoli 18 e 60 della delibera n. 105 del 2005, recanti la disciplina della gestione dei rifiuti urbani.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, con cui, tra i vari motivi di impugnazione, veniva contestato l’obbligo di custodia dei contenitori per i rifiuti condominiali, nonché il fatto che la sanzione era stata applicata sulla base di un’impropria responsabilità oggettiva.

Il richiamo normativo è dato, nel caso di specie, dall’art. 14, comma 7, del Regolamento comunale, in cui si prevede che gli utenti o l’amministratore del condominio siano obbligati a custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all’utenza o al condominio, in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

Il percorso logico seguito dai giudici di Piazza Cavour prende le mosse dall’art. 1 della legge 689/1981, che detta: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione” e sancisce, quindi,anche in tema di sanzioni amministrative, l’operatività del principio di legalità attraverso la previsione di una riserva di legge “relativa”.

Ciò premesso, la Corte precisa che amministratore e privati non potevano essere sanzionati in virtù di un regolamento comunale (adottato nel 2005) o di una delibera, in quanto fonti normative secondarie non supportate né dal testo unico degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), né dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti (D. Lgs. n. 22/1997), che ha recepito la direttiva comunitaria in materia.

“La fonte attributiva del potere regolamentare dei Comuni – motiva la Corte – nella materia della gestione dei rifiuti urbani nell’anno di entrata in vigore del regolamento del Comune era l’art. 21 del D. Lgs. n. 22 del 1997. Tale norma, tuttavia, non contemplava la possibilità, né direttamente né indirettamente, nell’ambito della raccolta differenziata di cui alla lettera c) di introdurre una sanzione per la violazione dell’obbligo degli utenti o dell’amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati i contenitori loro assegnati.”

“L’art. 1 della legge n. 689 del 1981 – conclude la Cassazione – avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un’ordinanza del sindaco”.

In assenza di una legge che abbia derogato al suddetto art. 1, quindi, non è stata ritenuta legittima l’introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’atto sanzionatorio sia rimasto privo della necessaria copertura legislativa.

Venendo poi all’esame della posizione dell’amministratore condominiale, sanzionato in solido con i condomini in forza del medesimo atto amministrativo, per aver violato il regolamento comunale in tema di gestione dei rifiuti urbani, la Corte ha rilevato che “l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale”.

In ragione di quanto sopra riferito, il giudice di legittimità ha dunque deciso sul ricorso proposto e, previa disapplicazione del regolamento comunale in esame, limitatamente alle disposizioni che sanzionano con una somma di denaro la condotta degli utenti e dell’amministrazione condominiale che non rispettino gli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, accogliendo le doglianze dei ricorrenti ed annullando gli atti con i quali erano state comminiate le sanzioni contestate.

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